Richiesta atti

Dettagli del servizio

Il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni è garantito a chiunque ne faccia richiesta.

Cos'è

Il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni è garantito a chiunque ne faccia richiesta.

La normativa vigente distingue tra le seguenti tipologie di accesso:

  • Accesso Civico Semplice: consente la richiesta di documenti, dati o informazioni che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei propri siti istituzionali, qualora questi non siano stati già pubblicati;
  • Accesso Civico Generalizzato: riguarda la richiesta di documenti e dati che vanno oltre quelli che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, consentendo un accesso più ampio;
  • Accesso Documentale (Legge 241 del 1990): può essere esercitato da soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, correlato a una situazione giuridicamente tutelata, rispetto ai documenti per i quali si chiede l'accesso.

L'Ente pubblica e aggiorna costantemente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i documenti, i dati e le informazioni per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini possono effettuare richieste atti

Come fare

Il diritto di accesso, sia civico generalizzato che documentale, può essere esercitato accedendo al portale di richiesta atti tramite il pulsante "richiedi atto" in questa pagina.

Cosa serve

Nella richiesta è necessario fornire tutti gli elementi utili per l'identificazione dei documenti richiesti. In allegato è presente un modello con tutte le informazioni da inserire nella domanda.

Tempi e scadenze

I tempi di riscontro per una richiesta di accesso agli atti dipendono dal tipo di accesso richiesto:

  • per l'Accesso documentale, l'Ente ha un termine di 30 giorni per fornire riscontro (se non risponde entro questo termine, si considera un silenzio-rigetto, quindi la richiesta è respinta tacitamente);

  • per l'Accesso civico semplice, l'Ente deve rispondere entro 30 giorni (in caso di rifiuto, deve motivare il rifiuto);

  • per l'Accesso civico generalizzato, l'Ente ha ha 30 giorni per rispondere e se ci sono controinteressati (ovvero soggetti coinvolti nei documenti richiesti), deve avvisarli e il termine si allunga di ulteriori 10 giorni.

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Pagina aggiornata il 6 marzo 2026

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